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Droit Fondamental

Sectes & Charlatanisme : Telefono Antiplagio Publication - 20/12/01

Wanna Marchi &

CLAMOROSA GAFFE DI STRISCIA LA NOTIZIA,

Dopo aver giustamente bacchettato Wanna Marchi & c., "Striscia la notizia" il 18 e il 20 dicembre 2001 ha inaspettatamente trasmesso la pubblicità dei fiori di Bach Vit'Alba (sponsor principale del telegiornale umoristico), presentati dalle snelle "veline" e dal Gabibbo e spacciati come "dimagranti" dalla società IBS. I fiori di Bach - che hanno lo stesso "potere" del sale e dei tronchetti di edera di Wanna Marchi - vengono propinati, com'è risaputo, anche contro depressione, emicrania, reumatismi, problemi intestinali, ansia e molte altre patologie. In realtà non esistono sperimentazioni che testimoniano l'efficacia dei fiori di Bach. Tra l'altro dalle segnalazioni che giungono al Telefono Antiplagio risulta che centinaia di associazioni "new age" e "operatori dell'occulto" fanno largo uso dei fiori di Bach, spacciandoli per pozioni dai poteri mirabolanti. Qualsiasi terapia sanitaria, invece, può essere prescritta esclusivamente dalla medicina ufficiale. Infatti, secondo il Ministero della Salute: "La pubblicità dei prodotti di erboristeria non può vantare alcuna proprietà terapeutica, né preventiva di specifiche patologie. Qualora un preparato erboristico possedesse effettivamente proprietà terapeutiche dovrebbe essere sottoposto alla disciplina delle specialità medicinali, ovvero al Decreto Legislativo n.178/91, e potrebbe essere venduto esclusivamente in farmacia e non in erboristeria, tantomeno per corrispondenza". Ma, ancor peggio, il messaggio promozionale all'interno di "Striscia" invita a chiedere informazioni sui fiori di Bach ecc. al numero telefonico a pagamento 899809080, al costo di 540 lire al minuto (iva compresa) per un massimo di 5 minuti (2.700 lire); mentre, secondo quanto indicato nel sito internet Vit'Alba (www.vitalba38.it), la chiamata ad un numero analogo (899909098) costa in realtà 780 lire al minuto (iva compresa) e non ha limiti di durata: dopo oltre 13 minuti abbiamo dovuto interrompere noi la comunicazione col numero pubblicizzato da "Striscia" (899809080). Inoltre a questo numero non risponde una persona, bensì una registrazione che induce ad ascoltare costosi messaggi per un tempo illimitato. GRAZIE GABIBBO!

 

 

Condanne per concorrenza sleale all'impero Berlusconi

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico Dott. Danilo SESTINI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777/2003 R.G., avente ad oggetto: Inibitoria

PROMOSSA DA
R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma- via Largo del Nazareno, 8, in persona del suo procuratore speciale avv. Stefano Longhini, elettivamente domiciliata in Arezzo via Margaritone 27, presso e nello studio dell'avv. Cesare Mafucci che la rappresenta e difende in una con l'avv. Leandro Cantamessa di Milano in forza di procura in cale all'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

TECHNORAIL S.r.l., con sede legale in p.zza Garibaldi n. 8, Soci - Bibbiena (AR), in persona del suo legale rappresentate sig.ra Santini Susanna, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bachini ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Arezzo viale Michelangelo 26, come da mandato a margine alla comparsa in costituzione.

CONVENUTA

PANUNZIO Giovanni, residente in Quartu S.E. (Cagliari), via Transatlantico, 13

CONVENUTO CONTUMACE

 

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en date du vendredi 20 juillet 2007

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80X €-50.000= €-4.000.000

CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 28.4.2006:

"piaccia al Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione ed emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, così giudicare: inibire in via definitiva al signor Giovanni Panunzio e alla Srl Techorail l'uso in qualsiasi forma (ivi inclusa quella pubblicitaria), diretta o indiretta, del domain name >>striscialanotizia.net<<, e, quanto alla Srl Technorail, la riattivazione/riabilitazione del predetto domain name, nonché l'uso di domain names identici o confondibili con i marchi di proprietà dell'attrice, per contraddistinguere un sito Web o per indirizzare gli utenti di Internet, con meccanismo di reindirizzamento o simili, verso siti contraddistinti da diverso domain name, fissando la somma di Euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza, ferma l'identica penale disposta dal Giudice designato, confermandone ad ogni buon fine le misure cautelari;

condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno arrecato all'attrice, da calcolarsi in via equitativa ed in
misura comunque non inferiore a Euro 50.000,00;

ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese dei convenuti su Il Corriere della Sera e La Repubblica, nonché sul sito www.striscialanotizia.it;

condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali relative sia al procedimento cautelare, sia al giudizio di merito."

Per la convenuta Technorail Srl, come da comparsa costituzione: "affinché il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia: in tesi: rigettare e respingere integralmente la domanda attrice formulata nei suoi confronti;

in subordine: ordinare alla odierna comparente di dare esecuzione ai provvedimenti che vorrà adottare all'esito del presente giudizio escludendo qualsiasi onere economico a suo carico.

In ulteriore subordine: in caso di condanna in solido con il Panunzio al risarcimento dei danni in favore di R.T.I. nella misura che sarà ritenuta di giustizia o determinata in corso di causa, dichiarare il Panunzio a tenere indenne Technorail da ogni onere o pregiudizio economico e per l'effetto, condannarlo a rimborsare alla stessa Technorail quanto da essa eventualmente pagato all'attrice in esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a definizione del presente giudizio.

In estremo subordine: in caso di condanna in solido con il Panunzio al risarcimento del danni in favore di R.T.I. nella misura che sarà ritenuta di giustizia o determinata in corso di causa, previo accertamento della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, determinare la misura del risarcimento dovuto da ciascuno dei convenuti e per l'effetto condannare il Panunzio a rimborsare a Technorail quanto da essa pagato all'attrice e di competenza del Panunzio stesso. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e della fase cautelare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in date comprese fra il 27.2 e il 13.3.2003, la R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. deduceva che tale Panunzio Giovanni aveva fatto registrare, tramite il Service Provider Technorail s.r.l, il domain name www. striscialanotizia.net, identico (tranne che nel suffisso) a quello - www.striscialanotizia.it - precedentemente registrato e utilizzato dall'attrice, che era stato registrato anche come marchio di impresa; che il Panunzio aveva utilizzato il sito 'clone' per svolgere attività editoriale in tutto analoga a quella svolta dall'attrice, ricavandone un evidente vantaggio patrimoniale in termini di vendita di spazi pubblicitari;

che, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'attrice, il Tribunale di Arezzo aveva preso atto della disabilitazione del sito da parte della Technorail, ma, a fronte della possibile riattivazione del sito, aveva inibito al Panunzio l'ulteriore utilizzo del domain name (prevedendo una penale giornaliera per l'eventuale violazione dell'inibitoria) ed aveva ordinato alla Technorail di non richiedere la 'riabilitazione' del suddetto nome di dominio; che la R.T.I. intendeva pertanto instaurare il giudizio di merito. Ciò premesso, conveniva in giudizio il Panunzio e la soc. Technorail s.r.l. per sentir inibire, in via definitiva, l'utilizzo del domain name www.striscialanotizia.net e per sentir condannare i convenuti al risarcimento del danno (da calcolarsi in via equitativa ed in misura comunque non inferiore a € 50.000,00), con ordine di pubblicazione dell'emananda sentenza (a cura dell'attrice e a spese dei convenuti) sui quotidiani Corriere della Sera e La Repubblica, nonché sul sito www.striscialanotizia.it.

Contumace il Panunzio, si costituiva in giudizio la Technorail s.r.l. che contestava qualsiasi propria responsabilità e concludeva per il rigetto della domanda o, in ipotesi, per la condanna del Panunzio a rilevarla indenne (eventualmente, in ulteriore subordine, previa determinazione della misura del risarcimento da imputare a ciascun convenuto). Espletata l'istruttoria con acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare, con produzione documentale e con esame di testi, la causa passava in decisione all'udienza del 5.5.2006, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, si rileva:
- è pacifico che la ricorrente R.T.I., Reti Televisive Italiane s.p.a. è titolare del marchio "Striscia la notizia" e del domain name www.striscialanotizia.it (registrato in data 22.11.2001), cui corrisponde il sito internet dell'omonimo programma televisivo, come pure che il Panunzio ha utilizzato il domain name www.striscialanotizia.net (assegnatogli in data 14.5.2002, presso la Registration Authority americana, tramite il Server Provider Technorail s.r.l.);

- la Technorail s.r.l., dato atto di aver immediatamente provveduto a disabilitare il nome a dominio striscialanotizia.net una volta ricevuta la notifica del ricorso cautelare. ha contestato qualsiasi propria responsabilità nella vicenda, dichiarandosi totalmente estranea ed indifferente al nome a dominio striscialanotizia.net e alla gestione del corrispondente sito, e rilevando che la procedura di registrazione viene effettuata automaticamente "senza che in nessun momento il personale della comparente debba compiere alcun intervento e tantomeno possa prendere visione delle informazioni e dei dati scambiati tra i server o inseriti sul proprio sito dal cliente";

- il Panunzio - rimasto contumace nei presente giudizio di merito - aveva resistito all'accoglimento della domanda cautelare assumendo ch il sito si proponeva di svolgere una mera parodia del telegiornale umoristico "Striscia la notizia", senza alcuna finalità commerciale che potesse porlo in concorrenza col sito della ricorrente. Ciò premesso, deve considerarsi che:

- il domain name utilizzato dal Panunzio - del tutto identico, tranne che per il suffisso ('net' anziché 'it'), a quello registrato anteriormente dall'attrice - era certamente idoneo a determinare confusione col marchio registrato dalla R.T.I. s.p.a.: è evidente, infatti, che l'identità del nome non poteva non attirare 'navigatori' interessati al sito dell'attrice, indirizzandoli a quello del resistente e sviandoli dalle attività gestite dalla R.T.I. tramite il proprio sito;

- è altrettanto evidente che, indipendentemente dagli scopi principali propostisi dal convenuto, l'attività svolta dal Panunzio presentava elementi di omogeneità con quella dell'attrice (dal momento che si collocava in ambito editoriale e non risultava affatto aliena da interessi pubblicitari) e determinava un'interferenza negativa con le attività della R.T.I.; è inoltre innegabile che l'utilizzo di un marchio dotato di indiscutibile rinomanza - quale quello registrato dall'attrice - comportasse comunque un indebito vantaggio per il Panunzio;

- va escluso che l'intento 'parodistico' prospettato dal Panunzio in sede cautelare comportasse la necessità di utilizzare un identico domain name (al contrario, sarebbe parso più appropriato l'impiego di un nome che, pur facendo riferimento al soggetto parodiato, evidenziasse - di per sé - l'intenzione satirica), mentre non appariva sufficiente ad escludere il nocumento lamentato dalla RTI l'avvertenza (disclaimer) contenuta all'interno del sito, atteso che il navigatore vi accedeva soltanto dopo che si era verificato lo sviamento dal sito dell'attrice e - con esso - il vantaggio 'parassitario', effetti determinantisi "per il solo fatto di 'guidare' in prima battuta 1'utente navigatore" (Trib. Napoli 26.2.2002, Playboy Enterprises Inc c. Giannattasio e altro);

- risulta senz'altro condivisibile l'orientamento secondo cui "l'uso di un marchio che gode di rinomanza come 'domain name'... anche per prodotti o servizi non affini a quelli fomiti dal titolare del marchio medesimo viola i diritti del titolare del marchio in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare l'attività espletata tramite il sito o nello stesso pubblicizzata a quella del titolare del marchio, con sfruttamento della notorietà dello stesso e traendone indebito vantaggio" (Trib. Firenze, 7.6.2001, soc. Dada c. soc. Novamarine 2);

- atteso che è pacifico che la registrazione del domain name utilizzato dal Panunzio è stata successiva alla registrazione del marchio e del domain della R.T.I., deve ritenersi senz'altro fondata la domanda volta alla tutela del marchio e del relativo nome a dominio: deve pertanto confermarsi in via definitiva l'inibitoria già disposta in sede cautelare, disponendosi, altresì, l'ordine di pubblicazione di un estratto della presente sentenza - a cura dell'attrice e a spese del Panunzio - nel sito www.striscialanotizia.it (non appare, invece, necessaria un'ulteriore pubblicazione sui quotidiani indicati dall'attrice);

- in ordine alla responsabilità risarcitoria fatta valere dall'attrice, si osserva che:

-- in considerazione dell'automatismo con cui si procede alla registrazione di un sito (una volta che non ne risulti già registrato uno identico), il provider non ha la possibilità di accertare preventivamente la violazione di marchi o l'utilizzo di nomi a dominio idonei a determinare comunque una tale violazione: non appare pertanto ipotizzabile un concorso colposo della Technorail nell'illecito posto in essere dal Panunzio;

-- va escluso, d'altra parte, che il provider possa essere chiamato a rispondere a prescindere dalla colpa, per il solo fatto di avere optato per una modalità di registrazione automatica, rinunciando ad un preventivo controllo del sito da registrare: l'affermazione di una responsabilità oggettiva presupporrebbe infatti una base normativa (che manca) o, comunque, una ratio evidente (da individuare, ad esempio, nel comune interesse del provider e del registrant, alla stregua del comune interesse che lega committente ed esecutore nelle ipotesi previste dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 1228 c.c.); nel caso di specie, il provider si limita a fornire un servizio (la registrazione) a fronte di una richiesta che (in assenza di nomi a dominio perfettamente identici) può ragionevolmente presumere legittima (o proveniente da soggetto legittimato) e senza un diretto interesse alla gestione del sito registrato: non appare dunque individuabile alcuna ragione che giustifichi la sua chiamata in corresponsabilità;

-- l'affermazione della diretta responsabilità del provider sarebbe, invece, sostenibile nel diverso caso in cui, evidenziata dall'avente diritto la situazione di illegittimità dell'utilizzo del nome a dominio, il provider non aderisse alla richiesta di disattivazione del sito registrato;

-- atteso che, nel caso di specie, la Technorail si è limitata a far registrare un nome di dominio che non risultava precedentemente registrato (col suffisso "net") e ha immediatamente disattivato detto sito una volta ricevuta la notifica del ricorso cautelare, non si ravvisano dunque ragioni per affermarne una responsabilità risarcitoria nei confronti dell'attrice;

-- la condanna al risarcimento dei danni va invece pronunciata a carico Panunzio, responsabile della violazione di un marchio di notevole rinomanza, compiuta col chiaro intento di sfruttarne le potenzialità di mercato pubblicitario in ambito internet;

-- pur in difetto di elementi specifici per la quantificazione del danno (verosimilmente non acquisibili neppure a mezzo dell'esibizione documentale richiesta dall'attrice), deve ritenersi che il risarcimento debba essere riconosciuto quanto meno per l'importo di €25.000,00 (con stima alla data della sentenza), tenuto conto del tempo per il quale si è protratta la violazione (oltre sei mesi), della evidente idoneità della stessa a sviare un considerevole numero di 'navigatori' dal sito della R.T.I. e della conseguente, presumibilmente rilevante, sottrazione di contatti pubblicitari subita dalla società attrice. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo anche per la fase cautelare, seguono la soccombenza nel rapporto fra l'attrice e il Panunzio; quanto, invece, al rapporto fra la R.T.I. e la Technorail, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione in considerazione, per un verso, della necessità della evocazione in giudizio del provider (per sentirgli ordinare la disattivazione del sito) e, per altro verso, del rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del medesimo. p.q.m. definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla R.T.I.-Reti Televisive Italiane s.p.a. nei confronti di Panunzio Giovanni e della Tecnorail s.r.l., ogni altra domanda disattesa, così provvede:

inibisce a Panunzio Giovanni l'utilizzo del domain name www.striscialanotizia.net e fissa in euro 1.000,00 la somma dovuta per ogni giorno di violazione dell'inibitoria;

ordina alla Technorail s.r.l. di non richiedere la 'riabilitazione' di detto domain name;

condanna il Panunzio a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;

dispone la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per dieci giorni, sul sito www.striscialanotizia.it, a cura dell'attrice ed a spese del Panunzio;

compensate integralmente le spese di lite fra l'attrice e la Technorail s.r.l., condanna il Panunzio a rifondere alla R.T.I. s.p.a. le spese processuali liquidate complessivamente (per la fase cautelare e quella di merito) in € 15.000,00 (di cui 2.230,02 per spese, € 2.581,15 per diritti e il resto per onorari e rimborso forf.), oltre IVA e CAP.

Arezzo, 7.11.2006
Il Giudice
dott. D. Sestini


ATTO DI PRECETTO
di R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Via Largo del Nazareno, 8, P. IVA 03976881007, in persona del suo Procuratore speciale avv. Stefano Longhini (procura agli atti), elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Vincenzo Bellini, 26, presso lo studio dell'avv. Luisa Giua Marassi (e-mail: luisagiuamarassi@tiscali.it), che la rappresenta e difende in una con l'avv. Leandro Cantamessa del Foro di Milano in forza di procura in calce al presente atto.

Premesso
A. che con sentenza n. 996 del 7 novembre 2006, resa pubblica in data 7 dicembre 2006, il Tribunale di Arezzo condannava il Signor Giovanni Panunzio, inter alia, al pagamento in favore di R.T.I., "a titolo di risarcimento danni", della somma di "Euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo", e delle spese processuali, liquidate complessivamente (per la fase cautelare e quella di merito) in "Euro 15.000,00 (di cui Euro 2.230,02 per spese, Euro 2.581,15 per diritti e il resto per onorari e rimborso forfetario, oltre IVA e CPA";

B. che la sentenza di cui sub A, munita di formula esecutiva con provvedimento della Cancelleria del Tribunale di Arezzo in data 6 marzo 2007, viene notificata in una con il presente atto. Tutto ciò premesso e ritenuto, R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. -, come sopra rappresentata e difesa, fa formale intimazione e precetto al Signor Giovanni Panunzio di pagare, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di notificazione del presente atto, le seguenti somme:

- per il capitale, Euro 25.000,00
- per gli interessi legali, Euro 234,60 (dal 7 dicembre 2006 al 23 aprile 2007)
- per le spese legali liquidate in sentenza, Euro 18.360,00 (IVA e CPA comprese)
- esame dispositive sentenza, Euro 16,00
- per la registrazione sentenza (spese), Euro 750,00
- per la registrazione sentenza (diritti), Euro 16,00
- richiesta copie esecutive (spese), Euro 14,46
- ritiro copie esecutive (diritti), Euro 16,00
- accesso alla cancelleria, Euro 16,00
- posizione e archivio, Euro 65,00
- disamina titolo esecutivo, Euro 16,00
- redazione atto di precetto (onorari), Euro 45,00
- redazione atto di precetto (diritti), Euro 65,00
- redazione atto di precetto (spese), Euro 23,24
- scritturazione e collazione, Euro 76,00
- autentica della firma, Euro 16,00
- richiesta notifica precetto (diritti), Euro 16,00
- richiesta notifica precetto (spese), Euro 20,00
- ritiro ed esame relata, Euro 16,00
- accesso ufficio notifiche, Euro 16,00
- consultazioni con il cliente, Euro 65,00
- corrispondenza informativa (diritti), Euro 65,00
- corrispondenza informativa (spese), Euro 18,00
- rimborso spese generali, Euro 56,12 (12,5% su diritti e onorari)
e così, in totale, Euro 45.001,42, (S.E&.O.), oltre agli accessori sul capitale ulteriormente maturandi (dal 23 aprile 2007 al saldo), oltre alle spese di notifica a margine segnate e oltre alle ulteriori spese maturande, con l'avvertenza che, in difetto di pagamento entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di notificazione, si procederà ad esecuzione forzata.

Milano - Cagliari, 23 aprile 2007
(avv. Leandro Cantamessa)
(avv. Luisa Giua Marassi)

PROCURA SPECIALE
Nella mia qualità di Procuratore speciale di R.T.I.-Reti Televisive Italiane S.p.A. io sottoscritto Stefano Longhini delego a rappresentare e difendere la predetta società nella presente procedura, disgiuntamente tra loro, l'avv. Leandro Cantamessa e l'avv. Luisa Giua Marassi, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di farsi sostituire da altri avvocati e procuratori. La procura è estesa agli eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e comprende ogni atto esecutivo (pignoramento in ogni forma, procedura di vendita, etc.) conseguente alla notificazione dell'atto di precetto. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Luisa Giua Marassi in Cagliari, Via Vincenzo Bellini, 26.

R.T.I. S.p.A.
Il Procuratore speciale
(Stefano Longhini)
La firma è autentica
(avv. Leandro Cantamessa)

RELAZIONE DI NOTIFICA Ad istanza di R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. e per essa del suo procuratore domiciliatario avv. Luisa Giua Marassi, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico notificazioni presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho oggi notificato copia del retroesteso atto di precetto e pedissequa sentenza al Signor Giovanni Panunzio, residente in Quartu Sant'Elena (CA), via del Transatlantico, 13, ed ivi a mezzo del servizio postale.
Ca, 07 giugno 2007
.

 

 

Condanne di IBS per DREAMLIGHT VIT’ALBA

Provvedimento PI3725

I.B.S. "DREAMLIGHT VIT'ALBA"
tipo Chiusura istruttoria
numero 11035
data 25/07/2002
PUBBLICAZIONE

Bollettino n. 30/2002
Procedimento collegato (esito)

I.B.S. "DREAMLIGHT VIT'ALBA" - Ingannevole -Testo Provvedimento

Provvedimento n. 11035 ( PI3725) I.B.S. "DREAMLIGHT VIT'ALBA"

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 luglio 2002;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

 

IBS: 18 condanne per pubblicità menzoniere

  1. PI/1930 - PRO-STAVITA, in Boll. n. 34/1998;
  2. PI/2530 - IBS DIMAGRNATI, in Boll. n. 37/1999;
  3. PI/3094 - CURA DI BROMELINE, in Boll. n. 3/2001;
  4. PI/3250 - PANCTOL 500, in Boll. n. 24/2001;
  5. PI/3622 - PUBBLICITA’ IBS SU LEGGO, in Boll. n. 31/2002;
  6. PI/3725 - DREAMLIGHT VIT’ALBA, in Boll. n. 30/2002;
  7. PI/3726 - PIANTE DIMAGRANTI BODYWELL IBS, in Boll. n. 32/2002;
  8. PI/3767 - ACETO DI MELE IBS, in Boll. n. 43/2002;
  9. PI/3833 - AHA DIMAGRANTE BODYWELL, in Boll. n. 3/2003;
  10. PI/3973 - REMOVYL DI GREENLIFE, in Boll. n. 19/2003;
  11. PI/4085 - STREBBY, in Boll. n. 30/2003;
  12. PI/4214 - EQUIBA DELLA DITTA RIVA BEAUTY CENTER, in Boll. n. 43/2003;
  13. PI/4337 - ZACTIVAL, in Boll. n. 15/2004;
  14. PI/4355 - SLIM LIGHT, in Boll. n. 22/2004;
  15. PI/4398 – SENESOL, in Boll. n. 26/2004;
  16. PI/4472 - DIMAGRANTE ABSOLUTE DI IBS, in Boll. n. 27/2004;
  17. PI/4681 - SIERO ALGOX SLIM DELLA LABO REAL CENTER, in Boll. n. 18/2005;
  18. PI/5178 - LIPOTREX 24, in Boll 28/2006.]

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 24 dicembre 2001, integrata ai fini dell'identificazione del committente in data 15 gennaio 2002, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di una televendita diffusa dalla società I.B.S. Srl (di seguito I.B.S.) in data 18 e 20 dicembre 2001 sull'emittente "Canale 5"," relativa ai prodotti denominati "Dreamlight Vit'Alba".

Nella richiesta si lamenta l'ingannevolezza del suindicato messaggio in relazione alle vantate proprietà dimagranti, rassodanti e drenanti dei prodotti reclamizzati.

 

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento, diffuso nel corso di una telepromozione, ha il seguente tenore:

"Vit'Alba, una nuova linea di trattamenti cosmetico-dimagranti realizzati partendo dalla tradizione dei fiori di Bach; questi fiori possono realmente aiutare a combattere tanti inconvenienti grandi e piccoli; e tra gli inconvenienti ci sono i chili di troppo, la cellulite [...] DreamLight gel rassodante contro gli inestetismi della cellulite; DreamLight capsule che aiuta a ridurre i grassi superflui [...] e DreamLight siero ad effetto drenante; i prodotti Vit'Alba sono composti da ingredienti completamente naturali [...]".

 

3. Comunicazione alle parti

In data 29 marzo 2002 è stato comunicato al segnalante e alla società I.B.S., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alla prospettazione delle caratteristiche dei prodotti pubblicizzati.

 

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a I.B.S., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni, corredate da documentazione di carattere scientifico, relative all'efficacia dei prodotti DreamLight.

In particolare, si chiedeva di acquisire: documentate informazioni riguardanti le caratteristiche e le specifiche proprietà dei prodotti pubblicizzati, con particolare riguardo alle affermazioni "Dreamlight Gel rassodante contro gli inestetismi della cellulite-Dreamlight capsule che aiuta a ridurre i grassi superflui-Dreamlight Siero ad effetto drenante";

Gli studi e le ricerche scientifiche effettuati in merito ai c.d. "fiori di Bach" asseritamente contenuti nei prodotti stessi, con riferimento all'affermazione "questi fiori possono realmente aiutare a
combattere tanti inconvenienti grandi e piccoli", tra i quali "i chili di troppo e la cellulite".

In seguito a tale richiesta, I.B.S. ha inviato all'Autorità, in data 15 aprile 2002, documentazione consistente, per ciascuno dei tre prodotti pubblicizzati:

- in una scheda informativa, contenente l'elenco dei componenti dei prodotti pubblicizzati con l'indicazione delle presunte proprietà;

- una lettera di notifica al Ministero della Sanità per l'immissione al commercio del prodotto ai sensi del Decreto Legislativo n. 111/1992 con la relativa risposta del Ministero;

- due articoli di giornali pubblicati rispettivamente sul numero 52 e 32 delle riviste Chi e Salute Naturale del dicembre 2001;

- la comunicazione relativa alla programmazione della campagna pubblicitaria per l'anno 2002.

Ritenuta tale documentazione inidonea a fornire elementi probatori rilevanti ai fini di valutare in maniera esaustiva la veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio oggetto della richiesta di intervento, l'Autorità in data 15 maggio 2002 ha deliberato di attribuire alla società I.B.S., ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, l'onere della prova.

In particolare, è stato chiesto all'operatotre pubblicitario di provare, entro quindici giorni, attraverso l'invio di idonea documentazione, l'esattezza materiale delle affermazioni contenute nel messaggio segnalato "Vit'Alba, una nuova linea di trattamenti cosmetico-dimagranti realizzati partendo dalla tradizione dei fiori di Bach; questi fiori possono realmente aiutare a combattere tratti inconvenienti grandi e piccoli; e tra gli inconvenienti ci sono i chili di troppo, la cellulite [...] DreamLight gel rassodante contro gli inestetismi della cellulite; DreamLight capsule che aiuta a ridurre i grassi superflui [...] e DreamLight siero ad effetto drenante; i prodotti Vit'Alba sono composti da ingredienti completamente naturali".

In data 11 giugno 2002, l'Autorità ha comunicato al denunciante, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 627/96, che, in risposta al provvedimento di attribuzione dell'onere della prova ricevuto dall'operatore pubblicitario in data 24 maggio 2002 la società I.B.S. non aveva trasmesso alcuna documentazione.

 

5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso per via televisiva, in data 13 giugno 2002 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si è espressa nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

6. Valutazioni conclusive

Nel caso in esame, l'Autorità si avvale della facoltà di procedere indipendentemente all'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.P.R. n. 627/96.

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è, nel suo complesso, volto a promuovere i prodotti cosmetici Vit'Alba come realmente efficaci contro "tanti inconvenienti grandi e piccoli", quali in particolare l'eccesso di peso e la cellulite.

Richiesto di provare l'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio pubblicitario, con specifico riguardo alle affermazioni relative all'efficacia di "DreamLight gel rassodante contro gli
inestetismi della cellulite; DreamLight capsule che aiuta a ridurre i grassi superflui [...] e DreamLight siero ad effetto drenante", l'operatore pubblicitario non ha prodotto alcuna idonea documentazione
entro i termini indicati nel provvedimento di attribuzione dell'onere della prova.

In tal caso, pertanto, si deve ritenere omessa la prova richiesta. Da ciò consegue, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, che le affermazioni contenute nel messaggio, relative alle caratteristiche e all'efficacia dei prodotti Vit'Alba devono ritenersi inesatte.

Tali inesattezze riguardando l'efficacia dei prodotti pubblicizzati assumono per i destinatari un ruolo fondamentale e appaiono, pertanto, in grado di influenzare le scelte economiche degli stessi.

Questi ultimi, infatti, possono subire un indebito condizionamento del proprio processo di scelta, con la conseguenza di essere indotti dal tenore del messaggio medesimo a preferire l'operatore pubblicitario, sulla base del presupposto, non dimostrato, che i prodotti DreamLight siano effettivamente efficaci contro la cellulite e il sovrappeso.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame relativo ai prodotti Vit'Alba è idoneo a indurre in errore i destinatari con riguardo alle effettive caratteristiche di efficacia, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società I.B.S., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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