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Droit Fondamental

En Italie, cinq milliards d'euro sont obtenus frauduleusement tous les ans, par la vente de chiffres magiques "pour gagner au loto", de boules de cristal ou consultation pour voir l'avenir et de produits qui font maigrir miraculeusement. La lutte contre le charlatanisme impose donc la lutter contre la publicité mensongère, seule à permetttre pareil chiffre d'affaire. L'association "Telefono Antipalgio" expose le réseau de télévision de Berlusconi, dont "Striscia la notizia" et Antonio Ricci qui ont clôné une mascotte américaine du nom de Big Red, rebaptisée Gabibo, pour en faire un promoteur de charlatans. Le réseau judiciaire et médiatique se liguent alors contre l'organisation italienne, exactement de la même manière que dans le domaine de la criminalité organisée:

Milan, 10 juillet (Velino) - "Même lorsque le Tribunal vérifie irévocablement ses tords, Giovanni Panunzio alimente instrumentalement des polémiques gratuites, en diffamant nouvellement "Striscia la notizia" et Antonio Ricci, qui ont déjà confié à leurs avocats de porter une nouvelle plainte. Le Tribunal civil d'Arezzo, en effet, remarqué l'utilisation illegittime et diffamatoire du site internet de Panunzio www.striscia le notizia.net, en a disposé la fermeture en condamnant aussi Panunzio à l'indemnisation des dommages pour les contenus illicites, en plus de payer les frais du jugement ", est la note avec laquelle le bureau de presse "Striscia la notizia” réplique aux déclarations de Giovanni Panunzio relatées aujourd'hui par l'agence de presse Agi.

Secte & Charlatanisme

Big Red/Gabibbo: Concurrence déloyale de la lutte contre le charlatanisme: le jugement

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico Dott. Danilo SESTINI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777/2003 R.G., avente ad oggetto: Inibitoria PROMOSSA DA R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma- via Largo del Nazareno, 8, in persona del suo procuratore speciale avv. Stefano Longhini, elettivamente domiciliata in Arezzo via Margaritone 27, presso e nello studio dell'avv. Cesare Mafucci che la rappresenta e difende in una con l'avv. Leandro Cantamessa di Milano in forza di procura in cale all'atto di citazione.

ATTRICE CONTRO TECHNORAIL S.r.l., con sede legale in p.zza Garibaldi n. 8, Soci - Bibbiena (AR), in persona del suo legale rappresentate sig.ra Santini Susanna, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bachini ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Arezzo viale Michelangelo 26, come da mandato a margine alla comparsa in costituzione.

CONVENUTA PANUNZIO Giovanni, residente in Quartu S.E. (Cagliari), via Transatlantico, 13

CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 28.4.2006:

"piaccia al Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione ed emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, così giudicare:

inibire in via definitiva al signor Giovanni Panunzio e alla Srl Techorail l'uso in qualsiasi forma (ivi inclusa quella pubblicitaria), diretta o indiretta, del domain name >>striscialanotizia.net<<, e, quanto alla Srl Technorail, lariattivazione/riabilitazione del predetto domain name, nonché l'uso di domain names identici o confondibili con i marchi di proprietà dell'attrice, per contraddistinguere un sito Web o per indirizzare gli utenti di Internet, con meccanismo di reindirizzamento o simili, verso siti contraddistinti da diverso domain name, fissando la somma di Euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza, ferma l'identica penale disposta dal Giudice designato, confermandone ad ogni buon fine le misure cautelari;

condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno arrecato all'attrice, da calcolarsi in via equitativa ed in misura comunque non inferiore a Euro 50.000,00;

ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese dei convenuti su Il Corriere della Sera e La Repubblica, nonché sul sito www.striscialanotizia.it;

condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali relative sia al procedimento cautelare, sia al giudizio di merito."
Per la convenuta Technorail Srl, come da comparsa costituzione:

"affinché il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia: in tesi: rigettare e respingere integralmente la domanda attrice formulata nei suoi confronti;

in subordine: ordinare alla odierna comparente di dare esecuzione ai provvedimenti che vorrà adottare all'esito del presente giudizio escludendo qualsiasi onere economico a suo carico.

In ulteriore subordine: in caso di condanna in solido con il Panunzio al risarcimento dei danni in favore di R.T.I. nella misura che sarà ritenuta di giustizia o determinata in corso di causa, dichiarare il Panunzio a tenere indenne Technorail da ogni onere o pregiudizio economico e per l'effetto, condannarlo a rimborsare alla stessa Technorail quanto da essa eventualmente pagato all'attrice in esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a definizione del
presente giudizio. In estremo subordine: in caso di condanna in solido con il Panunzio al risarcimento del danni in favore di R.T.I. nella misura che sarà
ritenuta di giustizia o determinata in corso di causa, previo accertamento della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, determinare la misura del risarcimento dovuto da ciascuno dei convenuti e per l'effetto condannare il Panunzio a rimborsare a Technorail quanto da essa pagato all'attrice e di competenza del Panunzio stesso. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e della fase cautelare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in date comprese fra il 27.2 e il 13.3.2003, la R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. deduceva che tale Panunzio Giovanni aveva fatto registrare, tramite il Service Provider Technorail s.r.l, il domain name www. striscialanotizia.net, identico (tranne che nel suffisso) a quello - www.striscialanotizia.it - precedentemente registrato e utilizzato dall'attrice, che era stato registrato anche come marchio di impresa; che il Panunzio aveva utilizzato il sito 'clone' per svolgere attività editoriale in tutto analoga a quella svolta dall'attrice, ricavandone un evidente vantaggio patrimoniale in termini di vendita di spazi pubblicitari;

che, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'attrice, il Tribunale di Arezzo aveva preso atto della disabilitazione del sito da parte della Technorail, ma, a fronte della possibile riattivazione del sito, aveva inibito al Panunzio l'ulteriore utilizzo del domain name (prevedendo una penale giornaliera per l'eventuale violazione dell'inibitoria) ed aveva ordinato alla Technorail di non richiedere la 'riabilitazione' del suddetto nome di dominio; che la R.T.I. intendeva pertanto instaurare il giudizio di merito.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il Panunzio e la soc. Technorail s.r.l. per sentir inibire, in via definitiva, l'utilizzo del domain name www.striscialanotizia.net e per sentir condannare i convenuti al risarcimento del danno (da calcolarsi in via equitativa ed in misura comunque non inferiore a € 50.000,00), con ordine di pubblicazione dell'emananda sentenza (a cura dell'attrice e a spese dei convenuti) sui quotidiani Corriere della Sera e La Repubblica, nonché sul sito www.striscialanotizia.it.

Contumace il Panunzio, si costituiva in giudizio la Technorail s.r.l. che contestava qualsiasi propria responsabilità e concludeva per il rigetto della domanda o, in ipotesi, per la condanna del Panunzio a rilevarla indenne (eventualmente, in ulteriore subordine, previa determinazione della misura del risarcimento da imputare a ciascun convenuto).

Espletata l'istruttoria con acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare, con produzione documentale e con esame di testi, la causa passava in decisione all'udienza del 5.5.2006, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, si rileva:
- è pacifico che la ricorrente R.T.I., Reti Televisive Italiane s.p.a. è titolare del marchio "Striscia la notizia" e del domain name www.striscialanotizia.it (registrato in data 22.11.2001), cui corrisponde il sito internet dell'omonimo programma televisivo, come pure che il Panunzio ha utilizzato il domain name www.striscialanotizia.net (assegnatogli in data 14.5.2002, presso la Registration Authority americana, tramite il Server Provider Technorail s.r.l.);

- la Technorail s.r.l., dato atto di aver immediatamente provveduto a disabilitare il nome a dominio striscialanotizia.net una volta ricevuta la notifica del ricorso cautelare. ha contestato qualsiasi propria responsabilità nella vicenda, dichiarandosi totalmente estranea ed indifferente al nome a dominio striscialanotizia.net e alla gestione del corrispondente sito, e rilevando che la procedura di registrazione viene effettuata automaticamente "senza che in nessun
momento il personale della comparente debba compiere alcun intervento e tantomeno possa prendere visione delle informazioni e dei dati scambiati tra i server o inseriti sul proprio sito dal cliente";

- il Panunzio - rimasto contumace nei presente giudizio di merito - aveva resistito all'accoglimento della domanda cautelare assumendo che il sito si proponeva di svolgere una mera parodia del telegiornale umoristico "Striscia la notizia", senza alcuna finalità commerciale che potesse porlo in concorrenza col sito della ricorrente. Ciò premesso, deve considerarsi che:

- il domain name utilizzato dal Panunzio - del tutto identico, tranne che per il suffisso ('net' anziché 'it'), a quello registrato anteriormente dall'attrice - era certamente idoneo a determinare confusione col marchio registrato dalla R.T.I. s.p.a.: è evidente, infatti, che l'identità del nome non poteva non attirare 'navigatori' interessati al sito dell'attrice, indirizzandoli a quello del resistente e sviandoli dalle attività gestite dalla R.T.I. tramite il proprio sito;

- è altrettanto evidente che, indipendentemente dagli scopi principali propostisi dal convenuto, l'attività svolta dal Panunzio presentava elementi di omogeneità con quella dell'attrice (dal momento che si collocava in ambito editoriale e non risultava affatto aliena da interessi pubblicitari) e determinava un'interferenza negativa con le attività della R.T.I.; è inoltre innegabile che l'utilizzo di un marchio dotato di indiscutibile rinomanza - quale quello registrato dall'attrice - comportasse comunque un indebito vantaggio per il Panunzio;

- va escluso che l'intento 'parodistico' prospettato dal Panunzio in sede cautelare comportasse la necessità di utilizzare un identico domain name (al contrario, sarebbe parso più appropriato l'impiego di un nome che, pur facendo riferimento al soggetto parodiato, evidenziasse - di per sé - l'intenzione satirica), mentre non appariva sufficiente ad escludere il nocumento lamentato dalla RTI l'avvertenza (disclaimer) contenuta all'interno del sito, atteso che il navigatore vi accedeva soltanto dopo che si era verificato lo sviamento dal sito dell'attrice e - con esso - il vantaggio 'parassitario', effetti determinantisi "per il solo fatto di 'guidare' in prima battuta 1'utente navigatore" (Trib. Napoli 26.2.2002, Playboy Enterprises Inc c. Giannattasio e altro);

- risulta senz'altro condivisibile l'orientamento secondo cui "l'uso di un marchio che gode di rinomanza come 'domain name'... anche per prodotti o servizi non affini a quelli fomiti dal titolare del marchio medesimo viola i diritti del titolare del marchio in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare l'attività espletata tramite il sito o nello stesso pubblicizzata a quella del titolare del marchio, con sfruttamento della notorietà dello stesso e traendone indebito vantaggio" (Trib. Firenze, 7.6.2001, soc. Dada c. soc. Novamarine 2);

- atteso che è pacifico che la registrazione del domain name utilizzato dal Panunzio è stata successiva alla registrazione del marchio e del domain della R.T.I., deve ritenersi senz'altro fondata la domanda volta alla tutela del marchio e del relativo nome a dominio: deve pertanto confermarsi in via definitiva l'inibitoria già disposta in sede cautelare, disponendosi, altresì, l'ordine di pubblicazione di un estratto della presente sentenza

- a cura dell'attrice e a spese del Panunzio - nel sito www.striscialanotizia.it (non appare, invece, necessaria un'ulteriore pubblicazione sui quotidiani indicati dall'attrice);

- in ordine alla responsabilità risarcitoria fatta valere dall'attrice, si osserva che:

-- in considerazione dell'automatismo con cui si procede alla registrazione di un sito (una volta che non ne risulti già registrato uno identico), il provider non ha la possibilità di accertare preventivamente la violazione di marchi o l'utilizzo di nomi a dominio
idonei a determinare comunque una tale violazione: non appare pertanto ipotizzabile un concorso colposo della Technorail nell'illecito posto in essere dal Panunzio;

-- va escluso, d'altra parte, che il provider possa essere chiamato a rispondere a prescindere dalla colpa, per il solo fatto di avere optato per una modalità di registrazione automatica, rinunciando ad un preventivo controllo del sito da registrare: l'affermazione di una responsabilità oggettiva presupporrebbe infatti una base normativa (che manca) o, comunque, una ratio evidente (da individuare, ad esempio, nel comune interesse del provider e del registrant, alla stregua del comune interesse che lega committente ed esecutore nelle ipotesi previste dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 1228 c.c.); nel caso di specie, il provider si limita a fornire un servizio (la registrazione) a fronte di una richiesta che (in assenza di nomi a dominio perfettamente identici) può ragionevolmente presumere legittima (o proveniente da soggetto legittimato) e senza un diretto interesse alla gestione del sito registrato: non appare dunque individuabile alcuna ragione che giustifichi la sua chiamata in corresponsabilità;

-- l'affermazione della diretta responsabilità del provider sarebbe, invece, sostenibile nel diverso caso in cui, evidenziata dall'avente diritto la situazione di illegittimità dell'utilizzo del nome a dominio, il provider non aderisse alla richiesta di disattivazione del sito registrato;

-- atteso che, nel caso di specie, la Technorail si è limitata a far registrare un nome di dominio che non risultava precedentemente registrato (col suffisso "net") e ha immediatamente disattivato detto sito una volta ricevuta la notifica del ricorso cautelare, non si ravvisano dunque ragioni per affermarne una responsabilità risarcitoria nei confronti dell'attrice;

-- la condanna al risarcimento dei danni va invece pronunciata a carico Panunzio, responsabile della violazione di un marchio di notevole rinomanza, compiuta col chiaro intento di sfruttarne le
potenzialità di mercato pubblicitario in ambito internet;

-- pur in difetto di elementi specifici per la quantificazione del danno (verosimilmente non acquisibili neppure a mezzo dell'esibizione documentale richiesta dall'attrice), deve ritenersi che il risarcimento debba essere riconosciuto quanto meno per l'importo di € 25.000,00 (con stima alla data della sentenza), tenuto conto del tempo per il quale si è protratta la violazione (oltre sei mesi), della evidente idoneità della stessa a sviare un considerevole numero di 'navigatori' dal sito della R.T.I. e della conseguente, presumibilmente rilevante, sottrazione di contatti pubblicitari subita dalla società attrice. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo anche per la fase cautelare, seguono la soccombenza nel rapporto fra l'attrice e il Panunzio; quanto, invece, al rapporto fra la R.T.I. e la Technorail, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione in considerazione, per un verso, della necessità della evocazione in giudizio del provider (per sentirgli ordinare la disattivazione del sito) e, per altro verso, del rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del medesimo. p.q.m. definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla R.T.I.-Reti Televisive Italiane s.p.a. nei confronti di Panunzio Giovanni e della Tecnorail s.r.l., ogni altra domanda disattesa, così provvede:

inibisce a Panunzio Giovanni l'utilizzo del domain name www.striscialanotizia.net e fissa in euro 1.000,00 la somma dovuta per ogni giorno di violazione dell'inibitoria;

ordina alla Technorail s.r.l. di non richiedere la 'riabilitazione' di detto domain name;

condanna il Panunzio a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;

dispone la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per dieci giorni, sul sito www.striscialanotizia.it, a cura dell'attrice ed a spese del Panunzio;

compensate integralmente le spese di lite fra l'attrice e la Technorail s.r.l., condanna il Panunzio a rifondere alla R.T.I. s.p.a. le spese processuali liquidate complessivamente (per la fase cautelare
e quella di merito) in € 15.000,00 (di cui 2.230,02 per spese, € 2.581,15 per diritti e il resto per onorari e rimborso forf.), oltre IVA e CAP. Arezzo, 7.11.2006

Il Giudice
dott. D. Sestini
ATTO DI PRECETTO
di R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Via Largo del Nazareno, 8, P. IVA 03976881007, in persona del suo Procuratore speciale avv. Stefano Longhini (procura agli atti),
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Vincenzo Bellini, 26, presso lo studio dell'avv. Luisa Giua Marassi (e-mail: luisagiuamarassi@tiscali.it), che la rappresenta e difende in una con l'avv. Leandro Cantamessa del Foro di Milano in forza di procura in calce al presente atto.

Premesso
A. che con sentenza n. 996 del 7 novembre 2006, resa pubblica in data 7 dicembre 2006, il Tribunale di Arezzo condannava il Signor Giovanni
Panunzio, inter alia, al pagamento in favore di R.T.I., "a titolo di risarcimento danni", della somma di "Euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo", e delle spese processuali, liquidate complessivamente (per la fase cautelare e quella di merito) in "Euro 15.000,00 (di cui Euro 2.230,02 per spese, Euro 2.581,15 per diritti e il resto per onorari e rimborso forfetario, oltre IVA e CPA";

B. che la sentenza di cui sub A, munita di formula esecutiva con provvedimento della Cancelleria del Tribunale di Arezzo in data 6 marzo 2007, viene notificata in una con il presente atto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. -, come sopra rappresentata e difesa, fa formale intimazione e precetto al Signor Giovanni Panunzio di pagare, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di notificazione del presente atto, le seguenti
somme:
- per il capitale, Euro 25.000,00
- per gli interessi legali, Euro 234,60
(dal 7 dicembre 2006 al 23 aprile 2007)
- per le spese legali liquidate in sentenza, Euro 18.360,00 (IVA e CPA comprese)
- esame dispositive sentenza, Euro 16,00
- per la registrazione sentenza (spese), Euro 750,00
- per la registrazione sentenza (diritti), Euro 16,00
- richiesta copie esecutive (spese), Euro 14,46
- ritiro copie esecutive (diritti), Euro 16,00
- accesso alla cancelleria, Euro 16,00
- posizione e archivio, Euro 65,00
- disamina titolo esecutivo, Euro 16,00
- redazione atto di precetto (onorari), Euro 45,00
- redazione atto di precetto (diritti), Euro 65,00
- redazione atto di precetto (spese), Euro 23,24
- scritturazione e collazione, Euro 76,00
- autentica della firma, Euro 16,00
- richiesta notifica precetto (diritti), Euro 16,00
- richiesta notifica precetto (spese), Euro 20,00
- ritiro ed esame relata, Euro 16,00
- accesso ufficio notifiche, Euro 16,00
- consultazioni con il cliente, Euro 65,00
- corrispondenza informativa (diritti), Euro 65,00
- corrispondenza informativa (spese), Euro 18,00
- rimborso spese generali, Euro 56,12
(12,5% su diritti e onorari)

e così, in totale, Euro 45.001,42, (S.E&.O.), oltre agli accessori sul capitale ulteriormente maturandi (dal 23 aprile 2007 al saldo), oltre alle spese di notifica a margine segnate e oltre alle ulteriori spese maturande, con l'avvertenza che, in difetto di pagamento entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di notificazione, si procederà ad esecuzione forzata.

Milano - Cagliari, 23 aprile 2007
(avv. Leandro Cantamessa)
(avv. Luisa Giua Marassi)

PROCURA SPECIALE
Nella mia qualità di Procuratore speciale di R.T.I.-Reti Televisive Italiane S.p.A. io sottoscritto Stefano Longhini delego a rappresentare e difendere la predetta società nella presente procedura, disgiuntamente tra loro, l'avv. Leandro Cantamessa e l'avv. Luisa Giua Marassi, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di farsi sostituire da altri avvocati e procuratori. La procura è estesa agli eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e comprende ogni atto esecutivo (pignoramento in ogni forma, procedura di vendita, etc.) conseguente alla notificazione dell'atto di precetto. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Luisa Giua Marassi in Cagliari, Via Vincenzo Bellini, 26.
R.T.I. S.p.A.

Il Procuratore speciale (Stefano Longhini)
La firma è autentica (avv. Leandro Cantamessa)

RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza di R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. e per essa del suo procuratore domiciliatario avv. Luisa Giua Marassi, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico notificazioni presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho oggi notificato copia del retroesteso atto di precetto e pedissequa sentenza al Signor Giovanni Panunzio, residente in Quartu Sant'Elena (CA), via del Transatlantico, 13, ed ivi a mezzo del servizio postale.
Ca, 07 giugno 2007

PROCÊS CONTRE GABIBBO PEUT ÊTRE DÉCIDÉ L'ANNÉE PROCHAINE

Joyeusement habillée d'un smoking, une grande goutte rouge appelée Gabibbo amuse des fans à travers l'Italie cinq jours par semaine lors d'un show satirique de télévision. Mais derrière les appareils-photo, le caractère italien est au centre d'un procès du fait qu'il a ressemblance dite saisissante avec la grande mascotte rouge de la Western.

Un juge italien pourrait décidé dès 2006, de si les entreprises Western et Crossland, une compagnie, basées en Californie, pourront obtenir les dommages d'une compagnie italienne de télévision pour infraction de marque déposée et de copyright. Gabibbo a été créé par Antonio Ricci en 1990. Gabibbo est un caractère rouge, accolé de manchette et d'un noeud papillon noire. Outre l'acoutrement, le caractère ressemble à Big Red. Gabibbo tient le premier rôle dans "Striscia la Notizia". Le Show expose des nouvelles satiriques, a dit Richard Davidoff, un avocat Californien qui représente les entreprises Western et Crossland.

Davidoff a indiqué qu'il était ironique que Gabibbo a été exposé en copie de Big Red parce que le show où Gabibbo tient le premier rôle visait à exposer les activités d'autruis. Une audition concernant le procès a eu lieu avril 20 à Lugo, en Italie. Les avocats de la Western ont demandés que l'affaire soit divisée en deux étapes différentes - l'une pour déterminer si Mediaset violé Big Red et une autre pour déterminer des dommages, indiquait Davidoff. Mediaset, une compagnie italienne de télévision est sous le contrôle du premier ministre du pays, aère le programme. Les représentants de Mediaset ne pouvaient pas être atteint.

"Striscia La Notizia" a été sur les ondes durant environ 15 ans et a drainé pas moins de 11 millions de téléspectateurs, selon le procès. Lors d'un interview avec le magazine italien Novella 2000 de février 1991, Ricci a indiqué qu'il a créé Gabibbo après avoir vu une photo de Big Red, avait rapporté précédemment le Herald. "il y avait cette marionnette, nommée Big Red, qui était la mascotte d'une équipe de basket-ball en Amérique," Ricci dit à Novella 2000. "L'équipe est celle de la Western Kentucky University".

Ricci a dit dans un interview avec le New York Times de février 2004 qu'il plaisantait au sujet de Big Red et n'a pas su qui il était que lorsque le journaliste de Novella 2000 lui a montré sa photo. Les entreprises de Crossland, qui exploite l'image de Big Red ont porté plainte pour l'infraction de marque déposée et de copyright en février 2003.

Il pourrait y avoir un jugement en 2006, a dit le Président Steven Crossland de l'entreprises Crossland. Davidoff a indiqué que les plaignants sont confiants que le juge donnera raison à la Western. "Nous pensons qu'il y a clairement eu une infraction," at-til dit. Crossland a dit que Western et Crossland font encore face à un défi significatif dans le procès puisque Mediaset est contrôlé par le premier ministre italien. "Evidemment, nous faisons face à un gorille de 800-livres," a dit Crossland dit. Mais Crossland a indiqué que le juge semble être au-dessus d'influence politique.

Le Conseiller Général Deborah Wilkins a dit qu'elle est confiante en le juge, et le rôle du premier ministre dans le procès n'aura pas d'effet dans le procès. "je suis confiente que nous obtiendrons une audition juste en Italie," elle a dit. Big Red a été créé en 1979 par l'étudiant Ralph Carey de la Western, qui est également impliqué dans le procès. Le Président Gary Ransdell a également participé à la création de la mascotte.

Par : Date de diffusion d'Ashlee Clark : 4/26/05 section : Nouvelles www.wkuherald.com

SUIT AGAINST GABIBBO MAY BE DECIDED NEXT YEAR

A tuxedo-clad, big, red blob named Gabibbo entertains fans across Italy five days a week on a satirical television show. But behind the cameras, the Italian character is in the midst of a lawsuit for allegedly bearing a striking resemblance to Big Red, Western's mascot.

An Italian judge may issue a ruling as early as 2006 that will decide whether Western and Crossland Enterprises, a California-based licensing company, are entitled to collect damages from an Italian television company for trademark and copyright infringement. Gabibbo was created by Antonio Ricci in 1990. Gabibbo is a red character clad in cuff links and a black bow tie. Other than the outfit, the character resembles Big Red. Gabibbo is the star of "Striscia la Notizia," or "Stripping the News." The show is a satirical expose of the news, said Richard Davidoff, a California-based attorney who is representing Western and Crossland Enterprises.

Davidoff said it was ironic that Gabibbo was exposed as a copy of Big Red because the show starring Gabibbo was intended to expose others' activities. A hearing regarding the lawsuit took place April 20 in Lugo, Italy. Western's lawyers requested to have the case split into two different stages - one trial to determine if Mediaset infringed on Big Red and another trial to determine damages, Davidoff said. Mediaset, an Italian television company that is controlled by the country's prime minister, airs the program. Representatives from Mediaset were not able to be reached.

"Striscia la Notizia" has been on the air for about 15 years and has drawn as many as 11 million viewers, according to the lawsuit. In an interview with the Italian magazine Novella 2000 in February 1991, Ricci said he created Gabibbo after seeing a picture of Big Red, the Herald previously reported. "There was this puppet, Big Red was its name, which was the mascot of a basketball team in America," Ricci told Novella 2000. "The team is Western Kentucky University."

Ricci said in an interview with the New York Times in February 2004 that he was joking about Big Red and didn't know who he was until the Novella 2000 reporter showed him a picture. Crossland Enterprises, which licenses Big Red's image, filed a lawsuit for trademark and copyright infringement in February 2003.

There could be a ruling on the lawsuit in 2006, Crossland Enterprises President Steven Crossland said. Davidoff said the plaintiffs are confident that the judge will rule in Western's favor. "We think that there clearly has been an infringement," he said. Crossland said Western and Crossland Enterprises still face a lot of significant challenges in the lawsuit since Mediaset is controlled by the Italian prime minister. "Obviously we're going against an 800-pound gorilla," Crossland said. But Crossland said the judge seems to be above political influence. General Counsel Deborah Wilkins said she is confident in the judge, and the prime minister's role in the lawsuit won't have an effect in the suit. "I'm comfortable that we will get a fair hearing in Italy," she said. Big Red was created in 1979 by Western student Ralph Carey, who is also involved in the lawsuit. President Gary Ransdell also participated in the mascot's creation.
By: Ashlee Clark
Issue date: 4/26/05 Section: News
www.wkuherald.com

LA SENTENZA CONTRO IL GABIBBO POTREBBE ESSERE EMESSA L'ANNO PROSSIMO

Un pupazzo rosso, di nome Gabibbo, vestito con uno smoking, intrattiene ammiratori italiani 5 giorni (i giorni in realtà sono 6 e anche 7 - nda) a settimana nel corso di una trasmissione di satira. Ma aldilà dello spettacolo, questo personaggio è nel mezzo di una diatriba legale, per una fortissima rassomiglianza con BIG RED, la mascotte ufficiale della Western.

Un giudice Italiano potrebbe decidere, all'inizio del 2006, se la Western e la Crossland Enterprises, una compagnia con sede in California, hanno diritto ad un risarcimento per violazione del marchio registrato e diritti d'autore, da parte della compagnia televisiva.

Il Gabibbo è stato creato da Antonio Ricci nel 1990; il Gabibbo è un pupazzo rosso con un papillon e polsini bianchi. A parte l'aspetto esteriore, esso rassomiglia a Big Red. Il Gabibbo è la star di Striscia la Notizia, cioè la trasmissione che rivede le notizie importanti in chiave ironica, come dice lo stesso Richard Davidoff, l'avvocato californiano, che rappresenta le società Western e Crossland.

Davidoff afferma che è davvero strano il fatto che il Gabibbo sia stato utilizzato come una copia di Big Red, quando la trasmissione in cui viene mostrato si occupa di faccende diverse. Un'udienza ha avuto luogo il 20 Aprile a Lugo, in Italia, e gli avvocati della Western hanno chiesto di dividere il caso in due diverse fasi: un primo processo per stabilire se Mediaset abbia violato i diritti d'autore di BIG RED, e un altro processo per valutare i danni subiti, come lo stesso Davidoff ha detto. Mediaset è la compagnia italiana che trasmette "Striscia la Notizia" ed è di proprietà del primo ministro Silvio Berlusconi. Non è stato possibile raggiungere i rappresentanti di Mediaset per delle dichiarazioni.

Secondo l'accusa, il programma è in onda da circa 15 anni, e ha raggiunto anche uno share di 11 milioni di telespettatori. In un'intervista ad Antonio Ricci, fatta dal settimanale Novella 2000 nel febbraio del 2000, egli stesso dice di aver creato il Gabibbo dopo aver visto l'immagine di Big Red, che appariva nell'Herald. "C'era un pupazzo, il cui nome era Big Red, ed era la mascotte di una squadra di basket Americana, la squadra della Western Kentucky University", come ha detto Ricci. In seguito Ricci, in un'intervista al New York Times, realizzata nel Febbraio del 2004, ha detto di aver scherzato su Big Red, ma di non sapere nulla della sua esistenza fino al momento in cui un giornalista di Novella 2000, gli mostrò una foto.

La Crossland Enterprises, proprietaria dell'immagine di Big Red, ha intentato una causa nel Febbraio del 2003, per violazione di diritto di immagine. Il Presidente della Crossland, Steve Crossland, ha detto che una sentenza si potrebbe avere nel 2006. Davidoff, avvocato della compagnia, è molto fiducioso e crede che il giudice dia ragione alla Western. "Pensiamo che ci sia una violazione di diritti d'autore" ha detto. Inoltre, la compagnia affronta una sfida notevole, in questa battaglia legale contro Mediaset, essendo quest'ultima controllata dal Primo Ministro Italiano. "Certamente stiamo andando contro un gorilla di proporzioni enormi", ha detto Steve Crossland, ma ha anche aggiunto che il giudice sembra essere imparziale.

La consulente legale Deborah Wilikins ha detto di avere fiducia nel giudice e che il ruolo del primo ministro non influenzerà in alcun modo la sentenza. "Sono sicura che avremo un giusto processo in Italia", ha detto. Big Red é stato creato nel 1979 da uno studente della Western, Ralph Carey, anch'esso coinvolto nella causa. Anche il presidente Gary Ransdell ha partecipato alla creazione della mascotte.

Ashlee Clark 26/04/05
Fonte: www.wkuherald.com

 

 

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